Il funerale fascista di Obrietan

fountain pen on black lined paper

Egregio direttore,
abbiamo letto con sorpresa e disappunto la cronaca del funerale “fascista” di Sovizzo, apparsa sul suo giornale il 12 settembre.

Un articolo che, senza esplicitare alcuna distanza dai fatti narrati, rischia di legittimare il fatto che in una cerimonia pubblica si possano tranquillamente esporre simboli, compiere gesti ed utilizzare espressioni che si richiamano esplicitamente al passato regime fascista. Espressioni e gesti che noi continuiamo a pensare configurino il reato di apologia del fascismo.

Ci rattrista e ci indigna solo immaginare lo sconcerto doloroso che una lettura del genere può provocare nelle migliaia di famiglie dove è ancora viva la memoria delle crudeltà e degli orrori compiuti dal fascismo. Ma, si sa, la strategia di tanti “nostalgici”, non necessariamente presenti al funerale di Sovizzo, ma ideologicamente “vicini” a qualcuno che ci è andato, è chiara: alimentare e diffondere simbologie e riti del fascismo fino ad arrivare ad una legittimazione di un passato di violenza, totalitarismo, razzismo, espansionismo nazionalista, complicità e coinvolgimento nella Shoah.

La citazione della recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione non può certo giustificare la legittimazione di quei comportamenti che traspare nell’articolo. A tale proposito sottolineiamo che quella sentenza ha ribadito che, a certe condizioni, da valutarsi in sede giudiziaria, le manifestazioni usuali o proprie del disciolto partito fascista o proprie od usuali delle organizzazioni, associazioni o gruppi dell’art. 3 della l. n. 654/75 (oggi art. 604 bis c.p.), come il saluto romano o la chiamata del presente, costituiscono reato sia per quanto previsto dall’art. 5 della l. n. 645/1952 (legge Scelba) sia per quanto previsto dall’art. 2 dl n. 122del 1993 – convertito con l. n . 205 del 1993 (legge Mancino). Sottolineiamo che, sempre secondo la sentenza delle Sezioni Unite, il reato può consumarsi anche in riunioni che hanno carattere “commemorativo”, come nel caso di specie. Ricordiamo che l’apologia del fascismo è reato previsto e punito dell’art. 4 della legge n. 645/1952.

La sottolineatura del cordoglio espresso da rappresentanti istituzionali della destra post-fascista non implica la giustificazione di quei gesti, ma sottolinea la prossimità tra le idee professate dal defunto e l’impianto politico-culturale della destra di governo. Il che è di una gravità inaudita.

Nell’ottica di un’informazioni giornalistica corretta, vi ricordiamo, inoltre, che il Sig. Domenico Obrietan è stato condannato, insieme ad altri imputati, in primo grado, dal Tribunale di Vicenza in data 12/01/2022 con sentenza appellata dalla difesa e non ancora definitiva (a questo punto di interesse solo degli altri coimputati), per il richiamato reato di cui all’art. 2 d.l. n. 122 del 1993 (convertito con l. n. 205/1993) per fatti commessi presso il Cimitero Maggiore di Vicenza in data 28 aprile 2019, nella commemorazione del 74esimo anniversario della morte di Benito Mussolini.

Noi che amiamo la Costituzione e il suo articolo 21 difendiamo sempre la libertà di stampa e ci asteniamo da qualsiasi intervento censorio, ci appelliamo, però, al dirittodi critica e, con queste nostre righe, abbiamo voluto esprimere disappunto e preoccupazione per un articolo che ha colpito la sensibilità di tante e tanti cittadine e cittadini democratici e antifascisti, che ce l’hanno segnalato.

Cordiali saluti.

Forum delle Associazioni antifasciste e della Resistenza della provincia di Vicenza

(ANPI, AVL, ANED, ANEI, FIAP)

Vicenza 12 settembre 2024